ORDINANZA N. 239
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Virgilio ANDRIOLI , Presidente
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come modificato dalla legge 11 febbraio 1952, n. 63 (Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1986 dal Pretore di Bassano del Grappa nei procedimenti penali riuniti a carico di Giacobbo Silvio ed altro iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che
1. - Con ordinanza emessa il 14 marzo 1986 (notificata il 22 aprile e comunicata l'8 maggio successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58, 1a serie speciale, del 10 dicembre 1986 e iscritta al n. 705 reg. ord. 1986) nei procedimenti penali a carico di Giacobbo Silvio e Bordignon Edda imputati del reato previsto dall'art. un. l. 16 ottobre 1962, n. 1488 per aver adibito al lavoro notturno in panificio sei dipendenti il primo dei tre dipendenti la seconda, il Pretore di Bassano del Grappa sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 105, come modificato dalla l. 11 febbraio 1952 n. 63, nella parte in cui vieta il lavoro notturno nello spazio temporale eccessivo tra le ore 21 e le ore 4 per i maggiori di età per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.
2. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si é costituito né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che
Con sent. 24 luglio 1986 n. 111 la proposta questione é stata dichiarata non fondata né il giudice a quo adduce argomenti che pongono in forse la motivazione in allora svolta dalla Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 605 modificato in virtù dell'art. 1 l. 11 febbraio 1952, n. 63 (Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. dal Pretore di Bassano del Grappa con ord. 14 marzo 1986 (n. 705/1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE